In riferimento alla nota divulgata a mezzo stampa relativa all’avviso pubblico bandito dalla ASL Foggia per il reclutamento di infermieri da impiegare nel Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale 118, la Direzione chiarisce quanto segue.
L’inserimento, tra i requisiti di ammissione, di una esperienza lavorativa di almeno 18 mesi presso il Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale 118 ha la finalità di tutelare la salute delle persone garantendo la massima qualità e appropriatezza delle prestazioni.
In tale ottica, il requisito della esperienza mira a garantire una conoscenza approfondita del trattamento dei pazienti critici, ovvero di coloro che presentano condizioni di salute tali da richiedere un intervento in tempi più o meno brevi per evitare un rischioso peggioramento del quadro clinico.
A tal fine, non è sufficiente il possesso dei requisiti formali relativi ai titoli abilitanti per tale attività, ma è fondamentale la compresenza di una esperienza professionale nel settore specifico.
Questo, tenuto conto che l’operatore infermieristico del Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale 118 deve avere, tra le sue competenze, oltre a quelle generali che vengono apprese nei corsi universitari per conseguire il relativo titolo, anche quelle specifiche in altri settori di attività, così come sancito in “Criteri e standard del Servizio di Emergenza Territoriale 118” a cura della Società Italiana Sistema 118 (Roma 3-4-luglio 2012). Tra le ulteriori competenze di maggiore rilevanza, in pratica, ci sono quelle relative a: “tecniche di Triage in ambito extra-ospedaliero; conoscenza degli aspetti etici e legali e capacità di lavoro in équipe; abilità organizzative e di gestione del servizio; conoscenza di informatica di base e dell’uso dei sistemi di comunicazioni telefonici e radiofonici; tecniche di management, di Miglioramento Continuo della Qualità e di Gestione del Rischio; principi di guida sicura; conoscenza infermieristica dell’assistenza ed abilità tecniche di rianimazione, di stabilizzazione e di tutte le procedure previste e necessarie per i pazienti acuti sul luogo e durante il trasporto”.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, si richiama l’art.35 del D.Lgs.165/2001 (e s.m.i.) il quale, al primo comma, dispone così:
“L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno […]”.
Considerato, dunque, che tale normativa non prevede divieti tassativi, non può escludersi, per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di richiedere requisiti di ammissione giustificati dalla peculiarità del settore sanitario di intervento.
Tale principio, peraltro, è stato confermato dalla sentenza della Cassazione Civile – Sez. Lavoro n.21057 del 19.10.2015 che ha così statuito:
“[…] la previsione di una concreta esperienza lavorativa rientra nella discrezionalità della Pubblica amministrazione, al fine di selezionare il migliore personale possibile. Tale scelta, inoltre, essendo affidata alla discrezionalità della Pubblica amministrazione non risulta sindacabile in sede di legittimità”.