Scade il 1° gennaio 2021 il maggior termine di 6 mesi concesso dall’articolo 140 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) per provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico, ovvero dello strumento tecnologico individuato dall’Agenzia delle Entrate per assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs 127/2015.
Soggetti interessati
La disposizione riguarda i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, ovvero, in generale, operazioni soggette a certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, con volume d’affari nell’anno 2018 inferiore a 400.000 euro (ricordiamo infatti che per i soggetti che superavano tale limite l’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020) e per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e nel 2020.
Tale normativa trova applicazione indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato: sono, dunque, soggetti a tale obbligo anche coloro che adottano il regime forfetario (L.190/2014) e il regime di vantaggio (ex minimi DL 98/2011).
Procedura transitoria di invio dati
Conseguentemente, a partire dai corrispettivi effettuati dal 1° gennaio 2021, non sarà più possibile adottare la cosiddetta “procedura transitoria” di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta della modalità alternativa al Registratore Telematico che prevede la predisposizione e invio di uno o più file in formato xml, da trasmettere mediante apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura transitoria, prevista dall’ultimo periodo del comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, era stata introdotta per consentire anche a coloro che non si erano ancora dotati di un Registratore Telematico idoneo, di assolvere all’obbligo normativo.
Tale modalità alternativa si era resa necessaria in quanto inizialmente si erano manifestate obiettive difficoltà di reperimento di tali strumenti da parte dei distributori, e conseguentemente, da parte degli esercenti. Ad oggi tale difficoltà si può dire ampiamente superata.
Registratore Telematico
Per assolvere all’obbligo imposto dalla norma, dal 1° gennaio 2021 i soggetti interessati che ancora non vi hanno provveduto, dovranno quindi necessariamente dotarsi, ai sensi comma 3 del medesimo articolo 2, dell’apposito strumento tecnologico, individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, denominato appunto “Registratore Telematico” (RT), sostanzialmente un registratore di cassa idoneo all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, con caratteristiche tali da garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati stessi.
I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Oltre all’acquisto ex-novo del RT, è possibile procedere con l’eventuale l’adattamento tecnologico di un registratore di cassa di vecchia generazione già in uso.
Contributo per acquisto/adattamento
Ricordiamo, inoltre, che il comma 6-quinquies dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 ha previsto per gli anni 2019 e 2020 un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti tecnici per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250,00 euro per l’acquisto e 50,00 euro per l’adattamento, per ciascuno strumento acquistato/adattato.
Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 con il codice tributo 6899 “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”.
Con Circolare 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che il contributo spetta anche a coloro che utilizzeranno gli strumenti nuovi o adattati divenendone però proprietari solo in una fase successiva (caso tipico, l’utilizzo in leasing).
Anche i contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio hanno diritto al predetto credito d’imposta e lo possono quindi utilizzare in compensazione.