Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 estende l’utilizzo delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (Green pass) in ambito scolastico, universitario e introduce l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Scuola
Fino al 31 dicembre chi
entra nelle strutture del sistema nazionale di istruzione e di formazione deve
possedere la Certificazione verde Covid-19. La misura si applica anche ai
servizi educativi per l’infanzia, ai centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione professionale
(IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS).
Sono esclusi gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di
formazione (ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti tecnici superiori) e le persone esentate dalla campagna
vaccinale con certificazione medica redatta secondo i criteri definiti dal
Ministero della Salute.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche,
educative e formative hanno il compito di controllare il possesso della
certificazione; nel caso in cui l’accesso sia dovuto a motivi di servizio o
lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.
Università
Chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale
universitario deve essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.
I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il requisito con
controlli a campione. Nel caso in cui l’accesso sia dovuto a motivi di servizio
o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.
Sono esentati coloro che risultano esonerati dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie
Dal 10 ottobre è
introdotto l’obbligo della vaccinazione contro il coronavirus per
tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa
nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili
delle strutture e i datori di lavoro.
La misura non si applica alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica.