Per favorire la didattica in presenza e rendere più omogenee le misure di prevenzione, sono state pubblicate le nuove Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni.
In caso di accertamento di un caso positivo nelle comunità scolastiche, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente valuta lo stato di contatto, dispone le misure sanitarie di isolamento e quarantena e definisce le tempistiche per il rientro a scuola di studenti e personale.
Le attività sono coordinate dal referente Asl Covid-19, il quale si avvale del Team di operatori sanitari scolastici (TOSS Covid-19), in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico (o un suo delegato) e il referente Covid-19 scolastico.
Segnalazione di un caso positivo
Il Dirigente (o un delegato) venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto deve:
- informare il referente Asl Covid-19
- individuare i “contatti scolastici”, ovvero
le persone che sono state a stretto contatto con il caso positivo nelle 48 ore
precedenti all’insorgenza dei sintomi o al test con esito positivo.
Per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia sono “contatti scolastici” i bambini della stessa sezione o gruppo, per la scuola primaria e secondaria i compagni di classe. Inoltre è considerato come contatto scolastico il personale docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso confermato - sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici e trasmettere loro le “indicazioni standardizzate”
- ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, verificare il possesso dell’attestazione di negatività del test eseguito “a tempo zero”
Test antigenico rapido per i contatti scolastici
- Il referente Asl Covid-19 definisce il livello di esposizione individuale dei contatti, assegnando un basso o alto rischio (ad esempio, in base all’utilizzo o meno dei dispositivi di protezione)
- Il Dirigente scolastico rilascia ai contatti scolastici un documento nel quale dichiara che per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica deve essere eseguito un test antigenico rapido
- I contatti scolastici effettuano il test antigenico rapido gratuitamente entro 48 ore dal rilascio della dichiarazione del Dirigente e presso una farmacia, un laboratorio di analisi o dal pediatra di libera scelta
- In caso di esito positivo al test è vietato il rientro a scuola ed è previsto l’isolamento fiduciario
Fino a nuove disposizioni del Dipartimento di prevenzione, i contatti scolastici restano in quarantena.
Il TOSS Covid-19, in collaborazione con il referente scolastico o il Dirigente, può estendere le attività di sorveglianza anche ad altre persone rispetto al gruppo interessato.
Il referente Asl Covid-19, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio e quindi necessitano di ulteriore quarantena anche se negativi al tampone “a tempo zero” e a prescindere dalla durata e dalle modalità con cui è avvenuto il contatto.
Rientro a scuola
- I contatti a basso rischio risultati negativi al test, in assenza di condizioni che impongono l’obbligo di quarantena, possono rientrare a scuola mostrando l’attestato di esito negativo.
- I contatti ad alto rischio anche
se risultati negativi al test “a tempo zero” non potranno rientrare a
scuola e saranno sottoposti a un ulteriore periodo di quarantena.
Dopo il numero dei giorni previsto a seconda dei casi, effettuano un nuovo test e possono rientrare a scuola mostrando l’attestazione di esito negativo. - Per i casi positivi sottoposti a misure di salute pubblica, il rientro avviene secondo le tempistiche stabilite dal Dipartimento di prevenzione.