Green pass: nuovi obblighi per i datori di lavoro

Il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Lo ha deciso il Governo nel Consiglio del 16 settembre 2021. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, come DL N. 127 del 21 settembre 2021.

L’estensione dell’obbligo cosi generalizzata, per pubblico, privato, lavoro autonomo e volontariato, ha preso un po’ alla sprovvista chi pensava ad una introduzione graduale, solo in alcuni settori più soggetti ad assembramenti o già interessati dall’obbligo per quanto riguarda i propri utenti.

 I datori di lavoro, in prima fila con Confindustria nel chiedere l’introduzione dell’obbligo per non rischiare nuove chiusure alle attività produttive, stanno ora per affrontare adempimenti abbastanza gravosi per l’organizzazione di questo nuovo adempimento. Vediamo    di seguito un veloce riepilogo degli obblighi, delle modalità di verifica e delle sanzioni previste.

Obbligo green pass al lavoro: chi è interessato 

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che dipendenti, il green pass saràobbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontariche svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.

Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medicarilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Controlli Green pass: come e chi deve farli

I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a:

  1. organizzare un piano di controlli
  2. nominare gli incaricati

Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell’ingresso in azienda, ma dato che il decreto specifica“prioritariamente al momento dell’accesso” si presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l’orario di lavoro.

Inoltre il testo parla di“controlli anche a campione”: quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale, ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli  con modalità personalizzate , sulla base delle esigenze aziendali 

Da sottlineare l’obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto formale, quindi per iscritto,  i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. 

Nel testo della bozza è anche previsto che il Presidente del Consiglio su indicazione dei ministeri competenti possa far predisporre specifiche linee guida sulle modalità di verifica da utilizzare nel pubblico impiego.

Per i lavoratori autonomi, in particolare i professionisti e consulenti che accedono a luoghi di lavoro diversi dal proprio studio, gli esperti ipotizzano che la verifica sia a cura dei committenti .

Sanzioni per violazioni all’obbligo di green pass nel luogo di lavoro  

Il lavoratore pubblico o privato privo di Green Pass è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. E’ però previsto per tutti che dal primo giorno di assenza non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La sanzione amministrativa per l’accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro.