Entro il 15 maggio 2018 è possibile aderire alla così detta rottamazione bis stabilita dal D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017.
Ambito soggettivo
Possono aderire alla nuova definizione agevolata:
- i contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
- i contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione, ma non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre, esclusivamente se hanno pagato le rate omesse entro il 7 dicembre 2017;
- coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione, ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive. In tal caso possono rientrare nella nuova rottamazione bis se:
- entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un’unica soluzione;
- entro il 31 luglio 2018: pagano l’importo dovuto per la definizione.
Ambito oggettivo
I contribuenti possono aderire alla definizione agevolate anche per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Fanno eccezione:
- i carichi “non rottamabili” in base alla legge ( 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
aderire alla definizione agevolata
Per aderire alla definizione agevolata bisogna presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, attraverso diverse modalità, precisamente:
- utilizzando l’apposito form online;
- inviando il Modello DA 2000/17 alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento di identità.
Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC).
- consegnando a mano il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato, direttamente presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Al fine di agevolare i contribuenti nelle domande rottamazione bis, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha messo a disposizione un nuovo servizio online che si chiama, Rottamazione bis Fai DA Te.
Inoltre, per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della definizione agevolata 2000/17, prevista dal D.L. n. 148/2017convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 (affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017), il contribuente può richiedere il Prospetto informativo, scaricabile nell’area riservata.
Tale prospetto è un documento in cui sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione
Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, una Comunicazione entro il 30 giugno 2018 che:
- in caso di accoglimento della domanda conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;
- in caso di diniego della domanda conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il contribuente potrà dunque effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare entro il 30 settembre 2018, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, una comunicazione che:
- in caso di accoglimento della domanda conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;
- in caso di diniego della domanda conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate, di cui:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Soggetti non in regola con le vecchie rate
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
In questo caso per poter accedere al beneficio della “rottamazione” sarà necessario che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 settembre 2018, dovrà inviare una seconda comunicazione che:
- in caso di accoglimento della domanda conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;
- in caso di diniego della domanda conterrà, le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.